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(le erogazioni liberali sono deducibili e/o detraibili con nuove regole dal 2018. Sotto i dettagli per maggiori info)
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NOTA INFORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE EROGAZIONI A ONLUS
La nuova disciplina delle erogazioni liberali agli ETS
A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il regime di deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali disposte a favore di Ets (Enti del Terzo Settore); in questa fase transitoria i benefici si applicheranno alle Odv iscritte ai registri di cui alla Legge n. 266/1991, Onlus iscritte negli appositi registri (il CEPIM Asti lo è n.d.r.) e Aps iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000.
L’art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 regolamenta il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni a favore delle persone fisiche, società ed enti che intendono sostenere l’attività degli Ets attraverso erogazioni liberali.
In particolare, per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore delle Odv iscritte, il comma 1 dell’art. 83 prevede per le persone fisiche una detrazione IRPEF del 35% del valore erogato in denaro per un importo non superiore a € 30.000,00 in ogni periodo d’imposta, mentre per le liberalità in natura la detrazione sarà pari al 30% degli oneri sostenuti.
Il 2° comma prevede sia per le persone fisiche che per le società e gli enti una deduzione dal reddito complessivo netto del 10% di quanto dichiarato; tale deduzione vale per le erogazioni effettuate in denaro e in natura.
Per quanto riguarda le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche, uffici postali o altri sistemi che garantiscono la tracciabilità.
Per quanto riguarda le erogazioni in natura, il comma 3 stabilisce che l’individuazione delle tipologie di beni che danno diritto alla detrazione e le modalità di valorizzazione della liberalità effettuata siano individuate con un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; ad oggi si è in attesa dell’emanazione di tale decreto.
Si specifica che i regimi di deduzioni e detrazioni non sono cumulabili né tra loro né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni.